Riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri e differenza da consolidamento
Le voci "riserva di consolidamento", "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" e "avviamento" devono essere analiticamente descritte nella nota integrativa.
Per ognuna di esse si dovranno evidenziare:
- i criteri utilizzati per la loro determinazione;
- le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.
Le partecipazioni di controllo inferiori al 100% comportano, nel bilancio consolidato, l'individuazione e la rappresentazione separata della quota delle attività e delle passività della partecipata, ovvero del suo patrimonio netto, di competenza dei terzi.
Le quote di interessi delle minoranze azionarie sono rappresentate nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati (art. 32, comma 3, D.Lgs 127/91) nel modo seguente:
- la quota del capitale e delle riserve dell'impresa controllata di pertinenza dei terzi è iscritta in una voce di patrimonio netto denominata : "Capitale e riserve di terzi";
- la quota di risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce: "Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".