Consolidamento proporzionale
Nel bilancio consolidato sono incluse anche le imprese controllate congiuntamente con altri soci in base ad accordi con essi, sempreché siano possedute in misura non inferiore al 20%, o del 10% se le società sono quotate in borsa (art. 37, D.Lgs n.127/91).
Tale tipologia di consolidamento, prevista dall'art. 32 della direttiva, consente l'inclusione delle cosiddette "joint ventures", ovvero quelle imprese governate congiuntamente, solitamente in misura paritetica, senza che nessuna delle partecipanti abbia una posizione dominante.
La definizione di "joint venture" e di "controllo congiunto" non è presente né nelle disposizioni comunitarie né in quelle italiane. A tal fine può essere utile far riferimento al principio contabile internazionale IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”.
Il metodo di consolidamento proporzionale consiste nell'integrazione delle poste del bilancio dell'impresa controllata congiuntamente per la "quota parte" di pertinenza del gruppo.
Le operazioni di consolidamento da effettuare saranno le stesse previste nel metodo di consolidamento integrale, ovvero l'eliminazione dei rapporti reciproci, l'analisi e attribuzione delle eventuali differenze di consolidamento, ecc.
Per l'eliminazione del valore della partecipazione consolidata proporzionalmente e della corrispondente frazione del patrimonio netto di questa, l'unica diversità che si presenta, rispetto all'eliminazione di partecipazioni in società consolidate integralmente con soci di minoranza, è che da questa eliminazione non si origina il patrimonio netto di pertinenza di terzi.