Esclusione dall'area di consolidamento
Sono previsti alcuni casi di esclusione facoltativa. Il comma 2 del citato art. 28 prevede, infatti, la possibilità di escludere dal consolidamento le imprese controllate quando:
- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (art. 29, comma 2, D.Lgs. 127/91), sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
- l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni (ad esempio quando il controllo è stato acquisito in prossimità della chiusura dell'esercizio);
- il possesso della partecipazione abbia come scopo immediato ed esclusivo la sua successiva alienazione.