Eliminazione delle operazioni infragruppo
Tra le imprese consociate possono sussistere relazioni di varia natura ed alcune di queste possono concretizzarsi in una iscrizione di poste patrimoniali (crediti e debiti), di poste economiche (costi, ricavi, utili e perdite), nonché dei conti garanzie - impegni - rischi - d'ordine nei rispettivi bilanci.
Nel bilancio consolidato tali rapporti, denominati "infragruppo", perdono il loro significato e devono quindi essere eliminati mediante scritture di assestamento.
L'art. 31, comma 3, D.Lgs 127/91 prevede la possibilità di non procedere all'eliminazione degli utili e delle perdite se ricorrono le seguenti tre condizioni:
- sono relativi ad operazioni effettuate correntemente dall'impresa che li ha conseguiti;
- sono scaturiti da operazioni concluse a normali condizioni di mercato;
- a loro eliminazione comporta costi sproporzionati.