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Eliminazione delle partecipazioni

Redazione

Nel bilancio d'esercizio l'investimento che l'impresa capogruppo ha effettuato nelle attività e passività della partecipata è rappresentato nella voce "partecipazioni".

Nel bilancio di gruppo il valore dell'investimento espresso sinteticamente nella suddetta voce viene sostituito dalle singole componenti economiche e patrimoniali del bilancio della partecipata. L'operazione costituisce la fase contabile mediante la quale le voci dei bilanci delle partecipate incluse nel consolidamento vengono integrate per formare un documento unitario.

Le operazioni di consolidamento non presentano particolari difficoltà nell'ipotesi in cui una società detenga l'intero pacchetto azionario di un'altra società e il valore della partecipazione nel bilancio della controllante corrisponda al patrimonio netto della partecipata.

Qualora, invece, il valore della partecipazione non corrisponda alla quota del patrimonio netto della partecipata, l'eliminazione del valore della partecipazione in contropartita dell'integrazione degli elementi del bilancio dell'impresa consolidata determina una differenza, denominata "differenza da annullamento", la cui natura deve essere individuata e correttamente rappresentata nel bilancio consolidato.

Può accadere, inoltre, che la partecipazione sia detenuta in misura inferiore al 100%, oppure che il controllo avvenga per il tramite di un'altra impresa partecipata.

Nella prima ipotesi (partecipazione sia detenuta in misura inferiore al 100%) occorre attribuire agli azionisti terzi una quota del patrimonio netto e dell'utile o della perdita d'esercizio.

La seconda ipotesi (controllo avvenga per il tramite di un'altra impresa partecipata) comporta che nella determinazione della quota di patrimonio netto della partecipata di pertinenza della capogruppo (cosiddetto "equity ratio") si considerino i rapporti di partecipazione delle varie società facenti parte della catena partecipativa. In questo caso, il calcolo del coefficiente si effettuerà moltiplicando i suddetti rapporti e, qualora una società inclusa nel consolidamento sia partecipata da più società, anch'esse consolidate, sommando i singoli prodotti.

L'eliminazione sopra citata secondo l’art. 33, comma 1, D.Lgs 127/91, «è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento».

La differenza da annullamento si forma nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il saldo delle attività e delle passività del bilancio dell'impresa controllata, rappresentato dal suo patrimonio netto, e il corrispondente valore iscritto nella voce "partecipazioni" del bilancio della controllante.

La suddetta differenza deve essere imputata "ove possibile" agli elementi dell'attivo e del passivo che l'hanno originata (art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 127/91), che verranno, quindi inclusi nel consolidato con un valore diverso da quello di iscrizione nel bilancio dell'impresa controllata. L'inciso "ove possibile", spiega la Relazione ministeriale, deve essere letto come "nei limiti in cui essa sia ragionevolmente attribuibile, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta".

Il residuo non attribuibile alle attività e passività della partecipata:

  • se negativo (eccedenza della quota di pertinenza del patrimonio netto della controllata rispetto al valore della partecipazione incluso nel bilancio della controllante) esprime, di norma, una riserva e come tale verrà iscritto in una voce di patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", oppure, quando sia dovuto ad una previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", da utilizzare al momento e nella misura in cui tale previsione si verifichi;
  • se positivo (eccedenza del valore della partecipazione incluso nel bilancio della controllante rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto della controllata) ha di norma la sua origine nel pagamento, al momento dell'acquisto, di un importo a titolo di avviamento. In questo caso potrà, alternativamente, essere iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. Il residuo positivo iscritto nell'attivo del bilancio consolidato deve essere ammortizzato come previsto dall'art. 2426, n. 6, c.c..