Principi di redazione
La redazione del bilancio consolidato spetta agli amministratori dell'impresa controllante (art. 29 del D.Lgs n. 127/91).
Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa consolidata.
Questi documenti, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella di revisione debbono essere messi a disposizione per il controllo del Collegio sindacale assieme al bilancio d'esercizio almeno 30 giorni prima dell'assemblea della società controllante che deve discutere il bilancio d'esercizio.
Il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale devono restare depositati nella sede della società controllante a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché il medesimo sia approvato (art. 41, comma 4, D.Lgs 127/91).
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale devono essere depositati, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 42, D.Lgs 127/91).
Il citato art. 29 prevede, inoltre, che le modalità di redazione, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, nonché i criteri di valutazione non possano mutare da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In tali circostanze devono essere indicati nella nota integrativa consolidata i motivi delle deroghe e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.