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Qual è la finalità e la disciplina del bilancio consolidato

Qual è la finalità e la disciplina del bilancio consolidato - Photo by Lance Anderson on Unsplash
Redazione

Il bilancio consolidato rappresenta per i gruppi di imprese il documento che consente di ovviare alle carenze informative dei bilanci delle aziende che detengono partecipazioni significative e in particolare delle holding.  Le norme che disciplinano i bilanci di esercizio e consolidati delle imprese industriali e commerciali sono contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs n. 127/91. Le finalità del bilancio consolidato sono contenute nell’29 del D.Lgs. n. 127/91 la quale dispone che il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell'impresa controllante e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Indice

Finalità del bilancio consolidato

Normativa del bilancio consolidato

Rappresentazione veritiera e corretta

Finalità del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato rappresenta per i gruppi di imprese il documento che consente di ovviare alle carenze informative dei bilanci delle aziende che detengono partecipazioni significative e in particolare delle holding. I bilanci di esercizio di tali aziende da soli hanno, infatti, valore segnaletico ed informativo notevolmente carente. Il bilancio consolidato è l'unico strumento che riesce a fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle consistenze patrimoniali e dei risultati di un gruppo di imprese.

Le finalità del bilancio consolidato sono espresse dall'art. 29 del D.Lgs. n. 127/91. Tale norma dispone che il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell'impresa controllante e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Il legislatore, imponendo l'obbligo del bilancio consolidato, ha riconosciuto che esso costituisce lo strumento fondamentale per comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono.

I bilanci di esercizio delle singole società, inclusa la capogruppo, non esprimono un contenuto informativo sufficiente a comprendere la realtà di gruppo. Inoltre, anche i bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa significatività solamente nel contesto del gruppo.
Infatti, in tali casi, il risultato economico, il capitale di funzionamento, la struttura patrimoniale non esprimono una autonoma significatività, in quanto influenzati dalle scelte (unitarie) di gruppo e dalle operazioni infragruppo.

Le imprese legate da vincoli partecipativi, svolgendo la loro attività nell'ambito di un gruppo economico devono subire un’attenuazione della loro autonomia quella economica, pur conservando quella giuridica. In questo casi, infatti, il gruppo agisce come un’unica entità costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto economico.

Il legislatore, di fronte a questa realtà che determina con una certa frequenza una divergenza fra gli obiettivi del soggetto di controllo e quelli di altri detentori di diritti patrimoniali come gli azionisti di minoranza ed i creditori, ha imposto alla società capogruppo precisi obblighi informativi realizzabili, appunto, con il bilancio consolidato, di cui ha regolamentato i principi di redazione, i contenuti, le metodologie di consolidamento e i criteri di valutazione.

Normativa del bilancio consolidato Le norme che disciplinano i bilanci di esercizio e consolidati delle imprese industriali e commerciali sono contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs n. 127/91.

Il legislatore ha dettato le norme fondamentali per la valutazione e l'esposizione nel bilanci di esercizio e consolidati di alcune poste, rinviando tutto il resto ai principi contabili, ossia a quelle norme che stabiliscono in maniera particolareggiata l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione e i criteri di rappresentazione dei valori in bilancio.

Il principi contabili possono essere consultati all'indirizzo: http://www.fondazioneoic.it.

Rappresentazione veritiera e corretta

La clausola generale, ovvero la finalità principale del bilancio è definita dall’art. 2423, comma 2, del codice civile. Analoga norma è prevista per il bilancio consolidato. L’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 127/91 stabilisce, infatti, che il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
Secondo la Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91:
  • la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione “true and fair view” cui fa riferimento la Direttiva;
  • l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, «non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art. 2217, comma 2, del codice civile)».

L’articolo 29, commi 3 e 4, D.Lgs 127/91 stabiliscono, inoltre, che:

  • si devono fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
  • c’è l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile una rappresentazione veritiera e corretta.