L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone motivazione nella nota integrativa. Pertanto, gli schemi di bilancio redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’ esercizio”, sono adeguati anche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con i seguenti adattamenti:
a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni;
b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”;
c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;
d) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
e) inserimento nell’ambito della voce AVI “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
f) inserimento nel conto economico, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
B.2b - Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
B - Fondi per rischi ed oneri
B - Fondi per rischi ed oneri
Conti collegati
OIC
Contenuto
La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto.
L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L’utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e proventi”.
La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.
Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”.
Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto della quota incrementale della partecipazione e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza da annullamento alla data di consolidamento.
Nel caso in cui la partecipazione di controllo è successivamente ceduta per una quota che non determina la perdita del controllo, l’utile o la perdita da rilevare nel consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato. L’ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di consolidamento e dell’eventuale residuo “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.