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Partecipazioni non consolidate

Redazione

Le partecipazioni non consolidate sono incluse nella voce "partecipazioni". Il tale voce figurerà, quindi, soltanto l'investimento che si riferisce alle seguenti imprese:

  • controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28, D.Lgs n. 127/91;
  • collegate;
  • altre.

L'art. 36 del D.Lgs n. 127/91 definisce i criteri di valutazione da adottare per le partecipazioni non consolidate. Il primo comma del suddetto articolo stabilisce che le partecipazioni collegate debbono essere valutate con il metodo del patrimonio netto come disciplinato dall'art. 2426, comma 1, numero 4, c.c..

Per collegate si deve intendere "soggette ad influenza notevole", la quale, secondo l'art. 2359, comma 3, c.c., «si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

L'applicazione di tale metodo può essere esclusa (art. 36, comma 2, D.Lgs n. 127/91) quando l'entità delle partecipazioni renda irrilevante la sua applicazione ai fine della rappresentazione veritiera e corretta.

Per le altre tipologie di imprese controllate escluse, la relazione ministeriale all'art. 28 dichiara che il bilancio consolidato indicherà un valore corrispondente all'applicazione o del criterio del costo o di quello del patrimonio netto.

Il metodo di valutazione al patrimonio netto disciplinato dall'art. 2426, comma I, numero 4, c.c., si applica quasi integralmente anche ai fini del bilancio consolidato. L'unica eccezione è posta per il trattamento della differenza positiva, tra il valore calcolato con il suddetto metodo e il valore iscritto nel bilancio consolidato precedente, per la parte derivante da utili (e non, quindi, per quella derivante, ad esempio, da rivalutazioni). Tale differenza va iscritta in un'apposita voce di conto economico (art. 36, comma 1, D.Lgs n. 127/91), mentre, come abbiamo visto, nel bilancio d'esercizio deve essere accantonata in una riserva non distribuibile.

Gli effetti di tale metodo sul patrimonio netto consolidato sono gli stessi di quelli prodotti dal consolidamento integrale. La differenza consiste soltanto nel livello di dettaglio prodotto sul bilancio  consolidato. Per tale ragione valutare con tale metodo significa effettuare un consolidamento sintetico.