Metodo di consolidamento integrale
Le imprese che formano l'area di consolidamento sono consolidate mediante la ripresa integrale degli elementi patrimoniali ed economici che compongono il loro bilancio.
In contropartita sono eliminati il valore contabile delle partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante ed il patrimonio netto della controllata. Per le partecipazione non totalitarie occorrerà attribuire ai terzi di minoranza la quota di patrimonio netto e di risultato economico di loro pertinenza.
L'art. 31, comma 2, del D.Lgs n.127/91 ha previsto le seguenti operazioni di consolidamento:
- eliminazione dei rapporti reciproci riguardanti crediti e debiti, proventi ed oneri, nonchè utili e perdite relativi a valori ancora compresi nel patrimonio del gruppo;
- rettifica delle azioni o quote della società che redige il consolidato appartenenti ad imprese incluse nel consolidamento.