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Area di consolidamento

Redazione

Il primo passo del processo di redazione del bilancio consolidato è l'individuazione dell'area di consolidamento ossia dell'insieme delle imprese incluse nel consolidato i cui bilanci sono aggregati mediante la tecnica del consolidamento integrale.

L’area di consolidamento include tutte le società controllate(definite dall'art. 26 del D.Lgs n. 127/91), ossia:

  • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, primo comma, n.1, codice civile);
  • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, primo comma, n.1, codice civile;
  • le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai suddetti fini occorre considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. Non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.