L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone motivazione nella nota integrativa. Pertanto, gli schemi di bilancio redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’ esercizio”, sono adeguati anche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con i seguenti adattamenti:
a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni;
b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”;
c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;
d) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
e) inserimento nell’ambito della voce AVI “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
f) inserimento nel conto economico, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
A.XI - Capitale e riserve di terzi
Conti collegati
OIC
Contenuto
La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi si contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata “Capitale e riserve di terzi”.
Se le perdite totali di una controllata di pertinenza dei terzi comportano che la relativa voce “Capitale e riserve di terzi” diventi negativa, il deficit si contabilizza a carico degli azionisti di maggioranza. Nel caso in cui si generassero utili nel futuro, la relativa quota spettante ai terzi si attribuisce ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si recuperi il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi.
Se i terzi si sono espressamente impegnati a ripianare le perdite, ed è probabile che ciò si verifichi, il deficit è lasciato a carico del “Capitale e riserve di terzi”.