Compiti del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili sul sistema degli indici di allerta

Redazione

L’obbligo di rilevazione tempestiva dello stato di crisi implica la necessità di predisporre un processo di monitoraggio e allerta della situazione aziendale che trovi fondamento su specifici indicatori definiti nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 14/2019.

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Il compito di elaborare tali indici è assegnato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Il comma 2 del suddetto articolo prescrive, in particolare, che il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabori con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il risultato dell’attività del CNDCEC è contenuto nel documento «Crisi d’impresa – Gli indici dell’allerta» pubblicato il 20 Ottobre 2019.

Al fine di consentirne alle imprese l’adozione di indici diversi, con l’obiettivo di cogliere le specificità merceologiche, il Consiglio ha coinvolto i principali stakeholders. Esso, inoltre, non si è limitato ad elaborare i suddetti indici ma ha anche definito un processo logico (con una struttura definita ad albero) che, partendo dall’esame dell’andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi da cui scaturiscono obblighi segnaletici a cura degli organi di controllo (art. 14, D.Lgs 14/2019).

Il CNDCEC segnala che la scelta degli indici è stata effettuata con l’obbiettivo di massimizzare la capacità predittiva mediante test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi. Il Consiglio evidenzia che il rischio di segnalare realtà che non presentino default nei tre anni successivi (c.d. falsi positivi) sono limitati a un livello di segnalazioni ragionevoli. Cosi come sono minimizzati i c.d. falsi negativi, ossia le imprese di cui non è diagnosticata la crisi che diverranno insolventi. La possibile presenza di questi ultimi, e la conseguente assenza di segnali da parte degli indici non esenta gli organi di controllo dal valutare «se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione» (art. 14, D.Lgs 14/2019).

Il documento, infine, prevede specifici indici per le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le imprese neocostituite. Esso, inoltre, considera le specificità del mondo delle cooperative e dei consorzi e quello della edilizia, con considerazioni anche per le situazioni in cui via siano crediti nei confronti della P.A.