Adempimenti per le imprese
Analogamente agli altri istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, gli indici di allerta della crisi entrano in vigore il 15 agosto 2020.
Sono, invece, applicabili dal 16 marzo 2019 le disposizioni di natura societaria, tra le quali quelle relative all’adeguamento degli assetti organizzativi dell’impresa indispensabili per la rilevazione tempestiva della crisi aziendale, nonché tutte le relative norme civilistiche. Facciamo riferimento, in particolare, all’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi. Occorre inoltre attivarsi per l’adozione e l’attuazione di strumenti idonei per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Altra novità della riforma è quella relativa alla riduzione delle soglie dimensionali ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl. Si ricorda in proposito che le suddette soglie sono state variate dal c.d. "Decreto Sblocca Cantieri" (d.l. n. 32/2019, conv in l.n. 55/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2019) che ha modificato l'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), riformando, quindi, nuovamente il comma 3 dell'art. 2477 c.c.
La nomina dell'organo di controllo, nella versione attuale, diviene obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti requisiti:
- un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori alle 20 unità.