Fondati indizi della crisi
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs 14/2019, costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività.
Il superamento delle soglie degli indici di allerta fornisce una ragionevole presunzioni dell’indizio di crisi, ma non implica automaticamente la sua fondatezza, tenuto conto della sua definizione, delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali. La valutazione della fondatezza degli indizi della crisi provenienti dal sistema di indicatori è il risultato dell’attività professionale degli organi di controllo societari.
A tal fine occorre fare riferimento alla presenza di almeno uno dei seguenti casi ritenuti dalla legge sintomatici e rilevanti per la sua segnalazione ai sensi dell’art. 14, D.Lgs 14/2019:
- la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- il pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso o se la durata residua dell’esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
I suddetti casi di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs 14/2019, chiarisce il documento del CNDCEC, «costituiscono il momento di discrimine tra situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all’impresa e situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 14 CCI».