Come si rappresentano in bilancio le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Questa guida illustra come esporre le immobilizzazioni immateriali nel bilancio d’esercizio redatto secondo il codice civile.
Indice
Immobilizzazioni immateriali secondo l'OIC 24
Classificazione secondo il codice civile
Immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa
Immobilizzazioni immateriali secondo l'OIC 24
Secondo L’OIC 24, par. 4, le immobilizzazioni immateriali sono «attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi». Tali benefici «includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società».
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
- oneri pluriennali;
- beni immateriali;
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso e acconti;
- altre immobilizzazioni immateriali.
Classificazione secondo il codice civile
L’art. 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte alla voce B.I dell’attivo nel seguente modo:
- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Pertanto, queste società esporranno le immobilizzazioni immateriali complessivamente nella voce B.I - Immobilizzazioni immateriali.
La voce dell’attivo dello stato patrimoniale accoglie il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Voci del conto economico
Nel conto economico sono rappresentate le seguenti componenti:
- gli ammortamenti, tra i costi della produzione, nella voce B10a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”.
- le plusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali, nella voce A5 “altri ricavi e proventi”;
- le minusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali, nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.
Immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria
L’articolo 2427, comma 1, del codice civile richiede le seguenti informazioni:
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- la composizione delle voci “costi d'impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento, ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità;
- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.
Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, occorre indicare:
- il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l’effetto sul patrimonio netto;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell’immobilizzazione o a risconto);
- la motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art. 2426, comma 1, n. 2, c.c.);
- la spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.);
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell’avviamento. Qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell’avviamento la nota integrativa dà conto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuare tale stima.
Va inoltre indicato:
- le restrizioni o i vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l’inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l’ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato (art. 2427, numero 9, comma 1, c.c);
- una descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.
Si ricorda, infine, che l’articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni:
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, comma 1, n. 1, c.c.);
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’ esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, comma 1, n. 2, c.c.);
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, comma 1, n. 8, c.c.);
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, comma 1, n. 9, c.c.).
- una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.).
Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le seguenti informazioni:
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (art. 2427, numero 9, c.c.)
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli)) spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria ((, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, numero 16, c.c.)
Le micro-imprese che redigono la nota integrativa presentano le informazioni previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.