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Come si valutano le immobilizzazioni immateriali

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Redazione

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione, dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La guida illustra come si valutano le immobilizzazioni immateriali ai fini del bilancio d’esercizio redatto secondo il codice civile.

Indice

Ammortamento

Svalutazione

Rivalutazione

Alienazioni

Ammortamento

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione, dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso (OIC 24, parr. 60-61).

Il piano di ammortamento deve essere funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Esso pertanto può avvenire non solo a quote costanti (metodo più diffuso e di facile applicazione), ma anche a quote decrescenti, oppure parametrato ad altre variabili quantitative (OIC 24, p. 62).

L’OIC 24, par. 63, dichiara che «si applica il metodo a quote decrescenti quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. È possibile ammortizzare l’immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile».

Non sono invece ammessi i seguenti di metodi di ammortamento:

  • a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza;
  • dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.

Oneri pluriennali

I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati (OIC 24, par. 65).

Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero, salvo alcuni casi elencati nell'OIC 24, par. 64.

Avviamento

Secondo l’OIC 24, parr. 66-70, l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi. Ai fini del calcolo della stima della vita utile, occorre considerare le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento.

Nel processo di stima della vita utile, si può fare riferimento:

  • al periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;
  • al periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
  • alla media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Stime della vita superiore ai 10 anni devono essere supportate da fatti e circostanze oggettivi. In ogni caso la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

Beni immateriali

Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.
La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni (OIC 24, par. 71).

Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che (OIC 24, par. 64):

  • vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o
  • sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dall’alienazione dell’attività immateriale al termine della vita utile e:
    • il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e
    • è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività.

Immobilizzazioni in corso

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24, par. 72).

Altre immobilizzazioni immateriali

Per le altre immobilizzazioni immateriali l’ammortamento (OIC 24. p. 73-77):

  • del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto;
  • del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo;
  • del software di base, essendo strettamente correlato all’hardware, è trattato all’interno dell’OIC 16;
  • dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore;
  • dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere avviene prudenzialmente in un periodo di tempo relativamente breve (da tre a cinque anni).

Svalutazione

Alla data di riferimento del bilancio occorre procedere alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Il primo passo da fare è quello di individuare la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. Se tali indicatori dovessero sussistere, occorre stimare il valore recuperabile dell’immobilizzazione.

Si rileva una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile (si veda l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”). Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10 c) “altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (OIC 24, p.78).

Rivalutazione

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi in cui sia previsto o consentito da una legge. La quale può stabilire le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata.

Chiarisce l’OIC 24, par. 79, che «se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio».

La rivalutazione ha un limite che è quello del valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato. Inoltre, nel caso in cui il valore rivalutato risulti successivamente eccedente il valore recuperabile, esso è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”) se non disposto diversamente dalla legge. L’effetto netto della rivalutazione”), salvo diversa previsione di legge, è rilevato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII “Riserve di rivalutazione” (cfr. OIC 28 “Patrimonio netto) (OIC 24, parr. 80-83).

Alienazioni

La vendita di un bene immateriale determina la sua eliminazione dall’attivo in contropartita al corrispettivo ricevuto. 

L’eliminazione avviene al suo valore netto contabile, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione rappresenta una plusvalenza o una minusvalenza realizzata da rilevare a conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione” (OIC 24, p. 84).