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Come si rappresentano in bilancio le altre immobilizzazioni immateriali

Come si rappresentano in bilancio le altre immobilizzazioni immateriali - Photo by rawpixel on Unsplash
Redazione

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte alla voce B.1 7) altre. Tale voce accoglie i costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci. Questa guida illustra come esporre queste attività nel bilancio d’esercizio redatto secondo il codice civile.

Indice

Altre immobilizzazioni immateriali

Rilevazione iniziale

Altre immobilizzazioni immateriali

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte alla voce B.1 7). Tale voce accoglie i costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci, come, ad esempio, i seguenti costi:

  • sostenuti dal cessionario del diritto di usufrutto per il diritto di godimento dei titoli comprensivo dei costi accessori.
  • per la realizzazione interna di un software applicativo “non tutelato” se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno della società. Essi comprendono i costi diretti e indiretti nella misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software. Sono invece esclusi i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione ed altre voci simili);
  • sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza;
  • per il trasferimento e per il riposizionamento di linee di produzione, quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell'impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni. Non sono invece capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati.
  • per il trasferimento e riposizionamento di singoli cespiti, quando sono rispettati i requisiti dell’OIC 16.

Rilevazione iniziale

L’OIC 24, parr. 36-39, stabilisce i seguenti principi di carattere generale:
le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione;

  • nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti” più gli oneri accessori;
  • i costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione. In una fattispecie del genere, se la società dovesse continuare anche nell'esercizio successivo a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni (per esempio, perché il progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte. Conseguentemente, i costi soggetti a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti;
  • la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione, inteso come il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene (sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l’OIC 16);
  • il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all’imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”).

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

L’OIC 24 chiarisce che «i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico nella voce B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni, salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall’acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l’importo iscritto tra le “Immobilizzazioni immateriali” viene riclassificato tra le “Immobilizzazioni materiali” ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene» (OIC 24, A.23).