Organismo dei Confidi minori (OCM)
L’Organismo Confidi Minori (OCM), ai sensi dell’art. 112 bis del TUB, si occupa della tenuta e della gestione dell’elenco dei confidi previsto dall’art. 112, c.1 e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti ai sensi dell’art. 112, c.2. Ai sensi dell’art. 9 del Decreto 228/15 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:
- gestisce l’elenco e provvede alla sua pubblicità;
- valuta le istanze di iscrizione nell’elenco e la sussistenza dei requisiti;
- verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
- verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività;
- provvede all’iscrizione, alla cancellazione e al diniego di iscrizione all’elenco;
- può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività;
- cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell’elenco.
L’Organismo dispone, inoltre, di poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Nello svolgimento dei propri compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.