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Organismo dei Confidi minori (OCM)

Redazione

L’Organismo Confidi Minori (OCM), ai sensi dell’art. 112 bis del TUB, si occupa della tenuta e della gestione dell’elenco dei confidi previsto dall’art. 112, c.1 e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti ai sensi dell’art. 112, c.2. Ai sensi dell’art. 9 del Decreto 228/15 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:

  • gestisce l’elenco e provvede alla sua pubblicità;
  • valuta le istanze di iscrizione nell’elenco e la sussistenza dei requisiti;
  • verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
  • verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività;
  • provvede all’iscrizione, alla cancellazione e al diniego di iscrizione all’elenco;
  • può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività;
  • cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell’elenco.

L’Organismo dispone, inoltre, di poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Nello svolgimento dei propri compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.