Confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale - art. 155, T.U.B.
La Banca d’Italia cura la sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB (nel testo precedente la riforma del D.lgs. n. 141/2010, nel seguito “vecchio TUB”) fino alla costituzione dell’apposito Organismo.
Questi soggetti possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie” volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali.
Su tali operatori la Banca d’Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge 4; essi sono espressamente sottratti all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia.
I confidi della specie – la cui lista è consultabile sul sito della Banca d’Italia – non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.
A partire dal 10 febbraio 2020 l'Organismo Confidi Minori (OCM) ha avviato la gestione dell'elenco dei confidi previsto dall'art. 112 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Le informazioni per presentare le istanze di iscrizione al nuovo elenco sono disponibili sul sito dell'OCM all'indirizzo www.organismocm.it.
Pertanto, i confidi minori iscritti nella sezione dell'elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del Testo Unico bancario possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall'avvio dell'OCM (cd. periodo transitorio che si concluderà il 10 febbraio 2021).
L'istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'OCM va presentata all'Organismo almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020). Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all'OCM entro il predetto termine o in caso di mancato accoglimento dell'istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all'attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.
La Banca d'Italia cessa di ricevere nuove istanze di iscrizione ma continua a tenere l'elenco dei confidi minori ex previgente art. 155, comma 4 del Testo Unico bancario fino alla scadenza del periodo transitorio.