Perché e come sono stati introdotti gli IAS-IFRS nell’ordinamento nazionale

I principi contabili internazionali sono stati adottati a livello europeo per garantire un’informazione contabile comparabile e di qualità. La Commissione europea ha scelto gli IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), organismo internazionale indipendente di natura privata con sede a Londra. L’adozione dei nuovi standard è avvenuta gradualmente a partire dai conti consolidati 2005.
Indice
Adozione dei principi contabili internazionali
Il regolamento europeo e la disciplina nazionale
Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
Distribuzione di utili e di riserve
Adozione dei principi contabili internazionali
Con l’adozione dei principi contabili internazionali si è valuto introdurre a livello europeo un’informazione contabile comparabile e di qualità. La scelta di utilizzare gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC) è stata motivata dalla Commissione europea considerando che essi offrono già un insieme esauriente e concettualmente solido di principi di informativa finanziaria.
I citati principi contabili sono emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), organismo internazionale indipendente di natura privata con sede a Londra. I membri del Board provengono da vari Paesi e hanno maturato molteplici esperienze. ll Board ha il compito di sviluppare, nel pubblico interesse, un insieme di principi di elevata qualità, comprensibili e applicabili a livello globale.
L’adozione dei nuovi standard è avvenuta gradualmente a partire dai conti consolidati 2005. Hanno iniziato le imprese quotate, nonché le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Per i bilanci individuali, solo una ristretta categoria di imprese ha l’obbligo di adozione dal 2006. In generale, l’utilizzo è facoltativo o rinviato ad una data che verrà stabilita per decreto. Sono escluse, invece, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Le imprese non tenute all’utilizzo degli IAS/IFRS hanno visto, comunque, introdurre parte di tali principi nell’ordinamento nazionale per effetto del processo di armonizzazione che ha modificato le direttive contabili.
Il regolamento europeo e la disciplina nazionale
Le norme sull’adozione e sull’utilizzazione dei principi contabili internazionali nella Comunità Europea sono contenute nell Regolamento CE n. 1606/2002 del 19 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento ha l’obiettivo di armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società soggette al diritto di uno Stato membro che redigono i conti consolidati qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.
L’articolo 5 del regolamento prevede un’opzione per gli Stati membri, che hanno facoltà di ampliare l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.
L’articolo 25 della citata legge comunitaria 2003, ha delegato il Governo a esercitare tale facoltà, definendo l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione sia dei bilanci d’esercizio, sia di quelli consolidati. La delega che prevede anche l’emanazione di disposizioni di coordinamento dei principi contabili internazionali con la normativa vigente in materia di bilancio è stata esercitata con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
Procedura di endorsement
Secondo il citato regolamento europeo, l’adozione dei singoli principi internazionali è consentita a condizione che essi:
- non contrastino con il principio del quadro fedele sancito dalla quarta e dalla settima direttiva;
- rispondano all’interesse pubblico europeo;
- soddisfino i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall’informazione finanziaria necessaria per adottare decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione.
I principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio dopo che sono state emanate, se necessarie, le disposizioni di coordinamento con la disciplina civilistica e per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP (art. 4, D.Lgs 38/2005).
I principi contabili internazionali per essere applicati nell’Unione Europea devono essere approvati con una specifica procedura (c.d. endorsement) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
La procedura di endorsement disciplinata dall’articolo 6 del regolamento 1606/2002 prevede il coinvolgimento di due organismi:
- il "comitato di regolamentazione contabile" (ARC, Accounting Regulatory Committee), organismo di natura politica che assiste la commissione nelle decisioni;
- l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organo di natura tecnica.
Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
Il D.Lgs. 38/2005 prevede che:
- per quanto attiene alle modalità di redazione del bilancio vi è un pieno rinvio ai principi contabili internazionali IAS-IFRS;
- per le altre disposizioni in materia di bilancio (ad esempio, pubblicità dei bilanci, obblighi di redazione del bilancio consolidato, ecc.) rimangono vigenti le disposizioni civilistiche.
L’art. 5, comma 1 del D.Lgs 38/2005, prevede la c.d. overriding rule, ossia l’obbligo di disapplicare una disposizione nel caso in cui la sua applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. Si tratta di un principio previsto dagli standard internazionali la cui applicazione era subordinano alla sua vigenza nell’ordinamento nazionale. Chiarisce la relazione al decreto che, al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto in ogni caso opportuno riprodurre esplicitamente tale regola. E’ prescritto l’uso obbligatorio dell’euro nell’esposizione dei dati di bilancio (art. 5, comma 2).
Distribuzione di utili e di riserve
Con riferimento alla distribuibilità degli utili e la determinazione della consistenza patrimoniale, il criterio vigente in Italia si basa, salvo qualche rilevante eccezione (per le banche italiane le rivalutazioni e le svalutazioni relative al c.d. trading book), sul presupposto che i proventi siano stati effettivamente conseguiti.
Nei principi contabili internazionali IAS-IFRS è particolarmente diffuso il criterio di valutazione al fair value i cui effetti positivi (le rivalutazioni) rilevati in conto economico o tra le riserve non possono essere considerati effettivamente conseguiti.
Per ragioni di prudenza, pertanto, l’art. 6, D.Lgs 38/2005 limita la possibilità di distribuire utili e delle riserve derivanti dall’applicazione del criterio di valutazione al fair value, con eccezione delle rivalutazioni riferibili all’operatività in strumenti finanziari di negoziazione, in cambi e in coperture.
In particolare, le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:
- a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;
- b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.
La riserva da valutazione al valore equo (di cui al punto b) è indisponibile. L’art. 6 stabilisce, inoltre, che anche gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al primo a) sono iscritti in una riserva indisponibile. Qualora l’utile di esercizio sia di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Questa riserva si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione
E’ stabilito, inoltre, che:
- entrambe le suddette riserve sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
- la riserva indisponibile da plusvalenze iscritte al conto economico (di cui al punto a) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi;
- non si possono distribuire utili fino a quando la riserva da plusvalenze iscritte al conto economico (di cui al punto a) ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto esistenti alla data di riferimento del bilancio.