Chi deve utilizzare i principi contabili internazionali

Per identificare quali sono i soggetti obbligati alla redazione dei conti consolidati secondo gli standard IAS/IFRS occorre fare riferimento Regolamento CE n. 1606/2002 e al D.Lgs. n. 38 del 2005. Ne risulta un perimetro di applicazione più ampli di quello riscontrabile negli altri Paesi europei.
Indice
Soggetti obbligati secondo il regolamento europeo
Soggetti obbligati secondo la disciplina italiana
Soggetti obbligati secondo il regolamento europeo
Per identificare quali sono i soggetti obbligati alla redazione dei conti consolidati secondo gli standard IAS/IFRS occorre fare riferimento Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2002.
Secondo l’art. 4 del citato regolamento, sono tenute a redigere i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali le società che alla data del bilancio abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. In sintesi, quindi, l’utilizzo degli IAS/IFRS è richiesto:
- alle società con titoli negoziati in mercati regolamentati europei;
- limitatamente ai conti consolidati.
L’art. 5 del citato regolamento consente, tuttavia, agli Stati membri di ampliare la platea degli obbligati. Per quanto riguarda l’Italia, le opzioni previste dal citato art. 5 sono state recepite con il D.Lgs. n. 38 del 2005 (in applicazione all’ art. 25 della legge comunitaria 2003). Ne risulta un perimetro di applicazione degli IAS/IFRS ampliato, considerando sia gli obblighi sia le facoltà di adozione.
Soggetti obbligati secondo la disciplina italiana
L’opzione concessa agli Stati membri e recepita dal D.Lgs. n. 38 del 2005 è stata utilizzata in Italia per ampliare la platea dei soggetti obbligati all’utilizzo degli IAS-IFRS, con particolare riferimento al bilancio individuale. La situazione è rappresentata di seguito.
Bilanci consolidati
Obbligo
- a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
- c) banche e intermediari finanziari vigilati
- d) società assicurative
Facoltà
- e) società incluse nel consolidato (o valutate con il metodo del patrimonio netto) di società di cui ai punti precedenti
- f) altre società che redigono il bilancio consolidato
Bilanci d’esercizio
Obbligo
- a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
- c) banche e imprese finanziarie vigilate
- d) assicurazioni che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato
Facoltà
- e società incluse nel consolidato (o valutate con il metodo del patrimonio netto) di società di cui ai punti precedenti (diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata)
- f) altre società che redigono il bilancio consolidato e società da queste consolidate (o valutate con il metodo del patrimonio netto)
- g) altre società, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia
L’art. 4, D.Lgs 38/2005 stabilisce che la scelta effettuata in esercizio delle suddette facoltà «non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali».