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Chi deve redigere il bilancio d'esercizio

Chi deve redigere il bilancio - Photo by rawpixel on Unsplash
Redazione

Il codice civile definisce i soggetti obbligati e le regole di redazione. Le norme sono contenute nella sezione IX del codice civile “Del bilancio”.

Indice

Finalità del Bilancio

Norme sul bilancio

Obblighi di redazione

Bilancio delle micro-imprese

Come si verifica in concreto il superamento dei limiti per la redazione del bilancio ordinario

Finalità del bilancio

La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni utili a tutti gli utilizzatori circa i risultati aziendali nel periodo di riferimento, nonché le condizioni attuali e prospettiche dell’impresa, al fine di assumere decisioni economiche. Esso, inoltre, da conto dell’attività svolta dalla direzione aziendale e delle modalità di utilizzo delle risorse che sono state affidate alla loro gestione. Per tali ragioni è un documento contabile che si presta sia a un uso interno che esterno.
Dai risultati del bilancio si traggono anche le informazioni utili per assumere le decisioni circa la distribuzione dei dividendi ai soci.
Considerato la sua rilevanza, sono state emanate norme di legge e regole professionali finalizzate a garantire che le informazioni contenute nei bilanci siano veritiere e corrette.

Norme sul bilancio

Le norme sul bilancio d’esercizio sono contenute nella sezione IX del codice civile “Del bilancio”. La disciplina trae origine dalle direttive contabili 78/660/CEE e 83/349/CEE, conosciute come IV e VII Direttiva CEE, e ha avuto successivi aggiornamenti. In particolare, la direttiva 2013/34/UE che ha abrogato le citate direttive contabili ed è stata recepita in Italia con i seguenti decreti legislativi:

  • 18 agosto 2015, n. 139, che tratta degli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti, individuati dalla legge, che adottano per quanto compatibile la medesima disciplina. Le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data;
  • 18 agosto 2015, n. 136, che disciplina i confidi minori e gli operatori di microcredito (di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993) e, in continuità con il D.lgs. 87/92, include alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS  in forza del Regolamento CE 1606/2002 (abrogando e sostituendo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87). Le disposizioni relative agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

Obblighi di redazione

Le società di capitali (artt. 2423, 2454 e 2478-bis c.c.), quelle cooperative (art. 2519 c.c.) e di mutua assicurazione (art. 2547 c.c.) sono tenute alla redazione del bilancio d’esercizio.

Quelle di minori dimensioni che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata, a condizione che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, esse non abbiano superato due dei limiti dei seguenti limiti (art. 2435-bis c.c.):

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Bilancio delle micro-imprese

L’art. 24235-ter, definisce “micro-imprese” le società di cui all'art. 2435 - bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 (impegni, garanzie e passività potenziali) e 16 (compensi degli amministratori);
  • della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’articolo 2428 dai numeri 3 e 4 (azioni proprie).

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Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 (criteri di valutazione).

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Come si verifica in concreto il superamento dei limiti per la redazione del bilancio ordinario

Con riferimento al primo esercizio è sufficiente il superamento di due dei suddetti limiti per redigere il bilancio ordinario. Dall'esercizio successivo occorre invece che i limiti vengano superati per due esercizi consecutivi.

Ad esempio:

  • 1° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio ordinario;
  • 2° esercizio: 2 limiti non superati ===>> redazione del bilancio abbreviato;
  • 3° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio abbreviato;
  • 4° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio ordinario.

Si ricorda che qualora la durata primo esercizio sia inferiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati all'anno.

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