Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”, mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”.