L’articolo 31, comma 3, D.lgs. 127/91 permette che gli utili o le perdite su operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non siano eliminati nell’ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) essi derivano da operazioni correnti dell’impresa che ha conseguito l’utile o la perdita; b) tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato; c) l’eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.