Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell’attivo interessata dalla cessione, l’impatto a conto economico di detta eliminazione, ossia la riduzione del risultato netto consolidato, sarà imputato alle voci “risultato di pertinenza del gruppo” e “risultato di pertinenza di terzi” proporzionalmente alle quote di partecipazione nel capitale della controllata. Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all’interno del gruppo.