L’eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l’insorgere (o l’annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita. Ad esempio, con riferimento all’elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilancio consolidato. Per la contabilizzazione della fiscalità differita, si rinvia all’OIC 25 “Imposte sul reddito”.