Si eliminano gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come - ad esempio - le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività e le operazioni straordinarie che hanno interessato imprese incluse nell’area di consolidamento successivamente alla data di consolidamento (es. cessioni di aziende).