Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all’articolo 2359-bis, comma 1, codice civile, e quest’ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d’esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto — non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.