Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”.