La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”. Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”.