Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di locazione finanziaria possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l’adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, l’utilizzatore dei beni iscrive i beni ricevuti in locazione finanziaria nelle voci delle immobilizzazioni dell’ attivo dello stato patrimoniale consolidato a fronte dell’ottenimento di un finanziamento dalla società di leasing, contabilizza a conto economico gli ammortamenti sui beni e gli interessi passivi sul finanziamento ottenuto. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria secondo il trattamento contabile previsto per il bilancio d’esercizio dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’ esercizio”. Se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.