Un’operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (articolo 2427, numero 22, codice civile). Un’operazione di locazione che non possa definirsi di tipo finanziario, in base alla normativa nazionale, configura una locazione operativa. Per la definizione delle operazioni di locazione finanziaria ed operativa si rinvia all’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.