Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l’articolo 2426, comma 1, richiede di fornire le seguenti informazioni: ”4) ... Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”. A questo riguardo, la nota integrativa indica anche la data di riferimento utilizzata per il calcolo della differenza tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell’area di consolidamento. Nel caso di applicazione del metodo del patrimonio netto al bilancio di società collegate, si forniscono le informazioni richieste al paragrafo 165 nel caso in cui la data di chiusura dell’esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante. Con riferimento alle informazioni generali relative alle partecipazioni, si rinvia all’OIC 21.