Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l’articolo 2426, comma 1, n.4) richiede di fornire le seguenti informazioni: ”4) ... Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”. Con riferimento alle informazioni generali relative alle partecipazioni, si rinvia all’OIC 21.