In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante, inclusa nel valore della partecipazione, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento .