In questa sezione si disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto alla luce di quanto stabilito dall’articolo 2426, numero 4, codice civile per il bilancio di esercizio. Come indicato dallo stesso legislatore, nel bilancio consolidato si applica il metodo del patrimonio netto secondo la stessa logica prevista per il bilancio di esercizio, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 170, 185 e 186.