L’articolo 36 del D.lgs. 127/1991 richiama tale normativa prevedendo che in sede di consolidato “le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico”.