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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: sezione del metodo del patrimonio netto - disposizioni di prima applicazione - p.150

Riferimenti OIC
SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO - DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
Descrizione

La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell’ambito della normativa in tema di bilancio di esercizio all’ articolo 2426, numero 4, codice civile che prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”, cioè con il metodo del patrimonio netto.
Prosegue la norma prevedendo che “Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.