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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: principi contabili di gruppo - p.44

Riferimenti OIC
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO La determinazione dell’area di consolidamento
Principi contabili di gruppo
Descrizione

L’articolo 29, comma 5, D.lgs. 127/91 prevede che le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione siano mantenuti costanti nel tempo, tranne che in casi eccezionali, in corrispondenza dei quali si indicano e motivano le relative deroghe nella nota integrativa, oltre all’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal principio OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.