L’articolo 34, D.lgs. 127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo “in casi eccezionali”, purché le deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. La circostanza ricorre quando l’utilizzo di criteri di valutazione diversi sia più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Si possono mantenere criteri di valutazione difformi quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.