L’uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d’esercizio delle singole imprese. Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l’omogeneità o armonizzazione si ottengono apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo.