Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o per le altre rettifiche da consolidamento di cui al paragrafo 49.