L’articolo 31, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi i motivi per cui, nel processo di consolidamento e di eliminazione dei valori infragruppo, il gruppo si è avvalso della facoltà di non eliminare gli utili e le perdite infragruppo relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.