L’articolo 27, comma 5, D.lgs. 127/91 prevede che nella nota integrativa al bilancio d’esercizio di una società controllante esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alle norme vigenti debbano essere indicate le ragioni dell’esonero. In particolare, in caso di esonero riservato alle cd. subholdings, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.