L’articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa: a) indichi la ragione dell’inclusione di una società in uno degli elenchi di cui al paragrafo 131, nei casi in cui essa non sia già evidente dalle indicazioni fornite in base alle lettere b) e c) del comma 1, che è riportato nel paragrafo precedente; b) fornisca le informazioni che permettono un confronto significativo tra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente, nel caso in cui abbia avuto luogo una variazione notevole della composizione del complesso delle imprese incluse nell’area di consolidamento. Le informazioni di cui al punto b) possono essere alternativamente fornite mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente. In ogni caso, la nota integrativa fornisce i dati rilevanti relativi all’ esercizio precedente l’ acquisizione di una controllata qualora la sua acquisizione comporti una notevole variazione della composizione del gruppo.