L’articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa: “a) la denominazione, la sede e il capitale sociale; b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate; c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria”. La norma richiede inoltre che nell’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d), siano indicate, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.