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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: nota integrativa - p.132

Riferimenti OIC
Descrizione

L’articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:
“a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona,
dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria”.
La norma richiede inoltre che nell’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d), siano indicate, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.