Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è costituito dalle seguenti fasi: a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento; b) aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione; c) eliminazione dei valori d’iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, inclusi nel bilancio d’esercizio della società controllante e, ove presenti, nei bilanci d’esercizio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo; d) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo; e) rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”; f) analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate; g) trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 “Patrimonio netto”; h) determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato; i) valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto; j) analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’ acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell’area di consolidamento; k) predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.