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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato - p.27

Riferimenti OIC
ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Descrizione

Non sono altresì soggette all’obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
L’esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea , rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.lgs. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo redige, la nota integrativa del bilancio d’esercizio della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.