Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è determinato su base consolidata e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento. La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento. La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un “ente di interesse pubblico” ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un “ente sottoposto a regime intermedio” ai sensi dell'articolo 19-bis del medesimo Decreto legislativo.